Contributo “500 mln.” (L. 160/2019, commi 29-37). Resta fissato al 15 settembre il termine per l’avvio dei lavori

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E’ imminente la scadenza – prevista per il prossimo 15 settembre – del termine di avvio dell’esecuzione dei lavori finanziati con i contributi agli investimenti in cifra fissa stanziati dalla legge di bilancio 2020 (commi 29-37), il cui rispetto è condizione essenziale per l’erogazione dell’acconto (50% del contributo annuo complessivo) da parte del Ministero dell’interno e per evitare i rischi di revoca.

Non è  possibile far conto su una tolleranza, anche breve, per i casi di avvio lavori che si potrebbero registrare nei giorni successivi al 15 settembre.

Si ricorda che i contributi in questione sono stati stanziati dalla legge di bilancio 2020 (commi da 29 a 37), nella misura di 500 milioni annui per il quinquennio 2020-2024, per il finanziamento di opere pubbliche in materia di:

  1. efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
  2. sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Il contributo è stato attribuito dal Ministero dell’interno per l’intero quinquennio – senza la necessità di alcuna formale richiesta da parte degli enti – con le seguenti modalità:

  1. per l’esercizio 2020 con decreto 14 gennaio 2020, reperibile sul sito del Ministero dell’interno-Direzione centrale finanza locale;
  2. per il quadriennio 2021-2024, con decreto 30 gennaio 2020, reperibile sul sito del Ministero dell’interno-Direzione centrale finanza locale.

L’importo del contributo varia a seconda della fascia demografica di appartenenza, quest’ultima stabilita in base alla popolazione residente al 1° gennaio 2018. Si passa dai 50mila euro per i Comuni fino a 5mila abitanti, fino ai 250mila euro per le città maggiori.

L’acconto del 50% è erogato a seguito dell’avvio dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento e il restante 50% previa trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.