E’ stato approvato in via definitiva al Senato, nella seduta di martedì 6 agosto, il DL Cultura (AS 1374 B) recante “la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali” che contiene l’emendamento proposto dall’ANCI sul piano straordinario per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici per Comuni e città metropolitane. Il piano triennale prevede uno stanziamento di risorse pari a 25 milioni per il 2019, 25 milioni per il 2020, 48 milioni per l’anno 2021. Nelle more dell’attuazione del piano straordinario degli interventi sono previste le proroghe al 31 dicembre 2021 per l’adeguamento degli edifici scolastici, mentre per gli asili nido il termine per gli adempimenti della prima fase è rinviato al 31.12.2019.
La misura normativa attesa da tempo dai Comuni e Città Metropolitane è il risultato di un’interlocuzione costante con il Ministero dell’Istruzione e di un lavoro che ha visto impegnata l’ANCI presso le competenti sedi istituzionali.
In attesa che il provvedimento venga pubblicato in Gazzetta ufficiale si riporta di seguito lo stralcio della norma approvata nel testo del disegno di legge n. 1374-B.
Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente:
« Art. 4-bis. – (Modifiche all’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, e piano straordinario per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico) – 1. Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito un piano straordinario per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. All’attuazione del piano straordinario di cui al primo periodo si provvede, nei limiti di 25 milioni di euro per l’anno 2019, di 25 milioni di euro per l’anno 2020 e di 48 milioni di euro per l’anno 2021, mediante utilizzo delle risorse assegnate al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell’articolo 1, commi 95 e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Nelle more dell’attuazione del piano straordinario di interventi di cui al comma 1, all’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,
n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: “al 31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2021”;
b) identica (al comma 2 bis, le parole: al 31.12.2018 sono sostituite dalle seguente: al 31.12.2019).
Soppresso
3. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento. Con lo stesso decreto, fermo restando il termine del 31 dicembre 2021, sono altresì definite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive ».