Fondi edilizia scolastica per avvio anno scolastico 2020-2021

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L’articolo 232, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ha stabilito che al fine di supportare gli enti locali in interventi urgenti di edilizia scolastica, nonché per l’adattamento degli ambienti e delle aule didattiche per il contenimento del contagio relativo al Covid-19 per l’avvio del nuovo anno scolastico 2020-2021, il fondo per le emergenze di cui al Fondo unico per l’edilizia scolastica di cui all’articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di euro 30 milioni per l’anno 2020”. I 30 milioni sono stati assegnati con decreto del Ministro dell’istruzione 29 luglio 2020, n. 77 in favore di Province, Città metropolitane e Comuni con popolazione pari o superiore ai 10.000 studenti.
Successivamente, l’articolo 32 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, attualmente in corso di conversione, ha destinato una quota parte dell’incremento del fondo di cui all’articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, agli enti locali, titolari delle competenze relative all’edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23, “ai fini dell’acquisizione in affitto o con le altre modalità previste dalla legislazione vigente, inclusi l’acquisto, il leasing o il noleggio di strutture temporanee, di ulteriori spazi da destinare all’attività didattica nell’anno scolastico 2020/2021, nonché delle spese derivanti dalla conduzione di tali spazi e del loro adattamento alle esigenze didattiche”. Le risorse sono destinate al regolare svolgimento delle attività didattiche nell’anno scolastico 2020-2021 in condizioni di sicurezza, in considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 attualmente in corso.