Messa in sicurezza scuole, strade ed edifici pubblici in regime di emergenza da COVID-19: differimento dei termini.

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I Comuni beneficiari dei contributi ripartiti nell’ambito del programma pluriennale per favorire la messa in sicurezza di scuole, strade e edifici pubblici hanno più tempo quest’anno per iniziare l’esecuzione dei lavori e per rendicontarli (articolo 114 del Dl 34/2020).

Il Comune beneficiario del contributo, infatti, è ora tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 luglio.

Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, lo stesso viene a essere revocato, in tutto o in parte, entro il 30 agosto 2020 (e non entro il termine ordinario del 15 giugno), con decreto del Ministro dell’Interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi sono assegnate con lo stesso decreto ai Comuni che hanno iniziato l’esecuzione dei lavori in data antecedente al 15 luglio, dando priorità ai Comuni con data di inizio dell’esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero.

Le amministrazioni beneficiarie della seconda tranche di contributi sono tenute a iniziare l’esecuzione dei lavori, nel 2020, entro il 15 novembre (in deroga al termine ordinario, stabilito al 15 ottobre di ciascun anno).