Minori stranieri non accompagnati, gli adempimenti dei comuni per la liquidazione delle competenze

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L’O.P.C.M. n. 3933 del 13 aprile 2011, pubblicata sulla G. U. n. 91 del 20.04.2011, prevede all’articolo 5 la corresponsione di un contributo a copertura delle spese sostenute dai comuni per l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati nelle comunità, iscritte all’albo regionale o autorizzate, che insistono nel territorio di rispettiva competenza, fino a un massimo di 80 euro al giorno per ciascun minore entrato sul territorio italiano dal 01.01.2011 in poi. Con il decreto n. 2436 del 18 maggio 2011, il Commissario delegato, prefetto Gabrielli, capo della Protezione Civile nazionale, ha nominato soggetto attuatore per i minori stranieri non accompagnati il Direttore del Dipartimento Immigrazione del Ministero del Lavoro dr. Natale Forlani, il quale sul sito del Ministero del lavoro, nella Sezione Immigrazione – minori stranieri –Emergenza Nord Africa, ha pubblicato le “modalità operative di trasmissione e ricezione delle comunicazioni ufficiali relative alla procedura operativa per il collocamento dei minori stranieri non accompagnati provenienti dal Nord Africa”. Tali procedure prevedono l’invio telematico di schede operative che riguardano tutti i passaggi  dall’assegnazione e, al trasferimento, all’allontanamento volontario dei minori stranieri non accompagnati. In mancanza di tali adempimenti il Dipartimento Immigrazione del Ministero del Lavoro non procederà all’erogazione dei contributi a copertura delle spese che resteranno a totale carico delle amministrazioni comunali interessate, in quanto la Regione rimborserà parzialmente soltanto le spese per l’accoglienza dei minori italiani sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria minorile nell’ambito della competenza civile e amministrativa o per minori stranieri accolti nelle comunità in data antecedente al 01.01.2011.