In applicazione dell’art. 12, comma 2, del Decreto fiscale collegato alla legge di bilancio contenente “Misure urgenti a favore dei Comuni in materia di accoglienza” ed essendo stato firmato il decreto attuativo per la definizione delle modalità di ripartizione del Fondo contenente le Misure in oggetto, il Ministero comunica che si stanno già svolgendo le operazioni di accreditamento delle somme, assegnate direttamente dal Ministero ai Comuni interessati dal provvedimento.
L’assegnazione è effettuata calcolando le presenze, anche di minori stranieri non accompagnati, in tutte le diverse tipologie di centri di accoglienza (centri di prima accoglienza, strutture temporanee e SPRAR) alla data del 24 ottobre.
Risorse aggiuntive vengono riconosciute ai Comuni sede di porti di sbarco e ai Comuni sede di hotspot.
Di seguito il testo della norma (art. 12, comma 2, decreto fiscale):
“Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i Comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale, e’ autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2016. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, e’ istituito un apposito Fondo iscritto nella missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti», programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose». Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente comma tra i comuni interessati, nel limite massimo di 500 euro per richiedente protezione ospitato e comunque nei limiti della disponibilità del fondo”.