Patto di solidarietà nazionale “verticale” 2018. Richieste di spazio finanziari per interventi di edilizia scolastica e impiantistica sportiva entro il 20 gennaio 2018

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E’ in linea nel sito web appositamente previsto per il pareggio di bilancio all’indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it il modello per l’acquisizione delle informazioni e la richiesta da parte degli enti locali degli spazi finanziari concernenti il cosiddetto patto di solidarietà nazionale “verticale”, ai sensi dell’articolo 1, commi da 485 a 486 bis, 487-bis e commi da 490 a 494, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

A tal proposito, si rammenta che il comma 485, dell’articolo 1, della legge n. 232 del 2016, come sostituito dal comma 874, lett. a) dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, (legge di bilancio 2018), assegna spazi finanziari agli enti locali, nel limite complessivo di 900 milioni di euro annui (di cui 400 milioni di euro annui destinati ad interventi di edilizia scolastica e 100 milioni di euro annui destinati a interventi di impiantistica sportiva) per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 nell’ambito dei patti nazionali di cui all’articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Il citato comma 485 precisa che gli spazi finanziari sono assegnati al fine di favorire le spese di investimento da realizzare attraverso l’uso dell’avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito.

Il successivo comma 486 dispone, poi, che gli spazi in questione non possono essere richiesti qualora le operazioni di investimento da parte di ciascun ente locale, realizzate mediante il ricorso all’indebitamento e all’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, possano essere effettuate nel rispetto del proprio saldo di cui al comma 1, dell’articolo 9, della legge n. 243 del 2012. Si precisa che la richiesta di spazi finanziari può essere effettuata non solo per investimenti in opere pubbliche, ma anche per investimenti ad esse connessi o ulteriori investimenti (es. arredi e attrezzature).

Si soggiunge che, a partire dal 2018, ai sensi del comma 486-bis, come introdotto dal citato comma 874, lett. b) dell’articolo 1, i comuni facenti parte di un’unione di comuni, ai sensi dell’articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che hanno delegato le funzioni connesse alla realizzazione di opere pubbliche, possono richiedere spazi finanziari, nell’ambito delle intese regionali e dei patti nazionali, di cui all’articolo 10, commi 3 e 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per la quota di contributi trasferita all’unione stessa per investimenti in opere pubbliche riferite alla medesima delega di funzioni.

Si rammenta inoltre che, gli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, possono fare richiesta di spazi finanziari nell’ambito delle intese regionali e dei patti nazionali, ma solo ed esclusivamente per investimenti diversi da quelli rientranti nelle tipologie di cui all’articolo 43 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ovvero diversi dagli investimenti connessi alla ricostruzione, al miglioramento della dotazione infrastrutturale nonché al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione, da realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito e per i quali sono riconosciuti spazi finanziari per un ammontare pari agli investimenti stessi.

In merito agli spazi finanziari riferiti ad interventi di edilizia scolastica, di cui ai commi 487, 488 e 488-bis, dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016, si segnala che sul sito web http://italiasicura.governo.it/ è disponibile apposito avviso pubblicato dalla competente Struttura di missione per il coordinamento degli interventi di edilizia scolastica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si suggerisce, pertanto, di consultare direttamente il sito web indicato e di richiedere eventuali informazioni all’indirizzo di posta elettronica sbloccabilancio@governo.it.

In merito agli spazi finanziari riferiti ad interventi di impiantistica sportiva, di cui ai commi 487-bis e 488-ter, del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016, introdotti dal comma 874, lett. d) e g) dell’articolo 1 della legge di bilancio 2018, si segnala che sul sito web http://www.sportgoverno.it/ è disponibile apposito avviso pubblicato dal competente Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si suggerisce, pertanto, di consultare direttamente il sito web indicato e di richiedere eventuali informazioni all’indirizzo di posta elettronica ufficiosport@palazzochigi.it. Si segnala, ad ogni buon conto, che gli enti locali devono comunicare gli spazi finanziari di cui necessitano per gli interventi di impiantistica sportiva, attraverso la compilazione dell’apposito modello presente sul sistema web di cui all’indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it.

Ai sensi dei commi da 490 a 494 dell’articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016, entro il termine perentorio del 20 gennaio 2018, gli enti locali comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano per gli investimenti diversi dall’edilizia scolastica al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso la compilazione dell’apposito modello presente sul sistema web di cui all’indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it, fornendo le informazioni relative al fondo di cassa al 31 dicembre dell’anno precedente ed al risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto (o dal preconsuntivo) dell’anno precedente.

Si rammenta che, decorsa la data del 20 gennaio 2018, non è più possibile rettificare i dati.

Entro il 20 febbraio 2018, ai sensi del comma 492, dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, è determinato l’ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascun ente locale sulla base del seguente ordine prioritario:

0a) investimenti dei comuni, individuati ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dell’articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell’articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e delle relative province, nonché delle province nei cui territori ricadono i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento;

0b) investimenti degli enti locali, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento, finalizzati al ripristino e alla messa in sicurezza del territorio, a seguito di danni derivanti da eccezionali eventi metereologici per i quali sia stato dichiarato, nell’anno precedente la data della richiesta di spazi finanziari, lo stato di emergenza, ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

0c) investimenti già avviati, a valere su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo e per i quali sono stati attribuiti spazi finanziari ai sensi dell’ultimo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

a) investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o mediante operazioni di indebitamento:

1) dei comuni istituiti, nel quinquennio precedente all’anno di riferimento, a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente; per ciascun esercizio del triennio 2017-2019, sono considerati esclusivamente i comuni per i quali i processi di fusione si sono conclusi entro il 1º gennaio dell’esercizio di riferimento;

2) dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

2-bis) dei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa;

a-bis) investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o mediante operazioni di indebitamento la cui progettazione definitiva e/o esecutiva è finanziata a valere sulle risorse di cui all’articolo 41-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96;

a-ter) spese per investimenti finalizzati all’attuazione del Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione, di cui all’articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativi allo sviluppo software e alla manutenzione evolutiva, ivi compresi la progettazione, la realizzazione, il collaudo, l’installazione e l’avviamento presso l’ente locale di software sviluppato ad hoc o di software pre-esistente e reingegnerizzato, la personalizzazione di software applicativo già in dotazione dell’ente locale o sviluppato per conto di altra unità organizzativa e riutilizzato, tenendo conto del seguente ordine prioritario:

1) interventi finalizzati all’attuazione delle azioni relative alla razionalizzazione dei datacenter e all’adozione del cloud, nonché per la connettività; allo sviluppo di base dati di interesse nazionale e alla valorizzazione degli open data nonché all’adozione delle piattaforme abilitanti; all’adozione del nuovo modello di interoperabilità; all’implementazione delle misure di sicurezza all’interno delle proprie infrastrutture e all’adesione alla piattaforma digitale nazionale di raccolta dei dati;

2) interventi finalizzati all’attuazione delle restanti azioni contenute all’interno del Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione;

c) investimenti finalizzati all’adeguamento e al miglioramento sismico degli immobili, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa;

d) investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il loro rilevante impatto sanitario, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa;

d-bis) progettazione definitiva ed esecutiva di investimenti finalizzati al miglioramento della dotazione infrastrutturale o al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione, finanziati con avanzo di amministrazione;

d-ter) investimenti finalizzati al potenziamento e al rifacimento di impianti per la produzione di energia elettrica di fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa.

In merito alla priorità a-ter), si precisa che la stessa è prevista dall’articolo 66, comma 7, lett. a) dello schema del decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 11 dicembre 2017 e attualmente in corso di pubblicazione. Tale priorità sarà presa in considerazione solo se l’entrata in vigore del decreto legislativo è antecedente alla scadenza del 20 gennaio 2018. In caso contrario, la richiesta effettuata confluirà nelle priorità di cui alle lettere a2) e a2-bis), ovvero, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, province e città metropolitane, nelle voci residuali di cui alle lettere e) ed f) del prospetto presente sull’applicativo web.

Ferme restando le priorità di cui alle precedenti lettere da 0a) a d-ter) del comma 492, in presenza di richieste pervenute dagli enti locali che superino l’ammontare degli spazi disponibili, l’attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all’avanzo di amministrazione.

Alla luce di quanto sopra, ai fini di una corretta compilazione del modello pubblicato nel sito web relativo alla richiesta di spazi finanziari, giova ribadire che:

  • la prima sezione accoglie le informazioni generali relative al fondo di cassa al 31 dicembre 2017 e al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell’anno 2017, ai sensi dei commi 487-bis e 491, dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016;
  • la seconda sezione accoglie le richieste degli spazi finanziari per investimenti di cui ai commi da 490 a 494 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016, diversi da quelli di cui ai commi da 487 a 489 del medesimo articolo 1 (interventi di edilizia scolastica e interventi per impiantistica sportiva) e sempre che non possano essere effettuati nel rispetto del proprio saldo di cui al comma 1, dell’articolo 9, della legge n. 243 del 2012;
  • la terza sezione accoglie le richieste degli spazi finanziari per interventi di impiantistica sportiva, di cui ai commi 487 bis e 488 ter, del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016, e sempre che non possano essere effettuati nel rispetto del proprio saldo di cui al comma 1, dell’articolo 9, della legge n. 243 del 2012.

Si rammenta che, nel rispetto delle priorità per le quali gli spazi finanziari sono stati attribuiti, le modalità di utilizzo variano a seconda della fonte di finanziamento. In particolare:

  • per investimenti finanziati con avanzo di amministrazione: gli spazi finanziari possono essere utilizzati solo per nuovi investimenti, a copertura di impegni di competenza dell’anno di riferimento (2018) ed esigibili nel 2018, nonché del relativo fondo pluriennale vincolato di spesa, costituito nell’anno di riferimento (2018), a copertura degli impegni esigibili nei futuri esercizi, purché sussistano le condizioni per la sua costituzione ai sensi del principio contabile applicato concernete la contabilità finanziaria ( Allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011, punto 5.4)
  • per investimenti finanziati con operazioni di indebitamento: gli spazi finanziari possono essere utilizzati anche per investimenti già in corso, ma esclusivamente a copertura di impegni di spesa in conto capitale esigibili nell’anno di riferimento (2018), anche se assunti in esercizi precedenti e non anche del fondo pluriennale vincolato di spesa.

Si prega, infine, di prestare attenzione alla correttezza delle richieste, anche con riferimento all’unità di misura, atteso che le richieste vanno espresse in MIGLIAIA di EURO.

Come sopra specificato, si precisa che gli spazi finanziari acquisiti mediante il patto di solidarietà nazionale “verticale” sono assegnati agli enti con un esplicito e specifico vincolo di destinazione, ovvero per favorire le spese di investimento da realizzare attraverso l’uso dell’avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito e devono essere utilizzati nel rispetto delle priorità previste dalla normativa vigente e delle modalità di utilizzo sopra citate. Ne consegue che gli spazi finanziari non utilizzati per le finalità ad essi sottese non possono essere utilizzati per altre finalità. Pertanto, in caso di mancato utilizzo, gli spazi non utilizzati sono recuperati, in sede di certificazione, attraverso una modifica peggiorativa dell’obiettivo di saldo finale di competenza per lo stesso importo.

A tal fine, giova segnalare che, ai sensi dell’articolo 1, comma 507, della legge n. 232 del 2016, come sostituito dal comma 874 lett. q), dell’articolo 1, della legge n. 205 del 2017, l’ente locale beneficiario attesta l’utilizzo degli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dall’articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, con l’invio della certificazione di verifica del rispetto dell’obiettivo di saldo di cui al comma 470 dell’articolo 1, della legge n. 232 del 2016. Infine, qualora gli spazi finanziari concessi siano stati utilizzati per una quota inferiore al 90 per cento, l’ente locale non può beneficiare di spazi finanziari di competenza dell’esercizio finanziario successivo a quello dell’invio della certificazione di cui al periodo precedente. Quindi, in caso di utilizzo degli spazi finanziari per una quota inferiore al 90 per cento, nell’anno di competenza 2018, l’ente non può partecipare alle intese regionali e ai patti di solidarietà nazionali nel secondo esercizio finanziario successivo (2020).

Da ultimo, si rammenta che, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 gli enti beneficiari devono trasmettere le informazioni relative agli investimenti soggetti al monitoraggio opere pubbliche ed effettuati a valere sui predetti spazi al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP) del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, avendo cura di valorizzare il campo “Tipologia di spazi finanziari”:

  • con la voce “Patto nazionale – Avanzo” nel caso di investimento finanziato da avanzo;
  • con la voce “Patto nazionale – Debito”, nel caso di ricorso a indebitamento.

La mancata trasmissione delle informazioni, ai sensi del comma 508 del medesimo articolo 1, comporta l’impossibilità di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a trasmissione avvenuta.

Per eventuali ulteriori informazioni:

  • di natura amministrativa, specificatamente relative alla richiesta di spazi finanziari per investimenti di cui ai commi da 490 a 494 dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016, i quesiti devono essere inviati esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica pareggio.rgs@mef.gov.it;
  • di natura amministrativa, specificatamente relative alla richiesta di spazi finanziari per interventi di impiantistica sportiva, di cui ai commi 487 bis e 488 ter dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016, i quesiti devono essere inviati esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica ufficiosport@palazzochigi.it;
  • di natura tecnica, circa il modello da compilare sull’applicativo web di cui all’indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it, i quesiti devono essere inviati all’indirizzo di posta elettronica assistenza.cp@mef.gov.it.