Sentenza della Corte dei Conti sul contenimento della spesa per il Personale. Ecco la nota Anci

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Destano perplessità e preoccupazione le indicazioni interpretative contenute nella Delibera n. 27/2013 della Corte dei Conti, sez. Autonomie, relativa al coordinamento delle varie disposizioni che regolano il contenimento della spesa di personale e le assunzioni negli Enti Locali.
In origine, infatti, il comma 557 dell’articolo unico della legge n. 296/2006 ha previsto l’obbligo a carico degli enti locali di assicurare “la riduzione delle spese di personale…garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale  .. con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia…rivolte…ai seguenti ambiti…:a) riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti…;b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative…;c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa…”
Il principio di contenimento della spesa di cui al suddetto comma 557  – che, si badi bene, non prevede alcun obbligo puntuale di ridurre la spesa di personale rispetto al precedente anno ma delinea, appunto, un principio – è stato inizialmente interpretato dalla Corte dei Conti sez. Autonomie, con le Delibere 2 e 3 del 2010, come un obbligo di ridurre la spesa per il personale in maniera progressiva e costante e  “con riferimento alla spesa di personale dell’anno immediatamente precedente.”.
Successivamente,  l’obbligo di riduzione della spesa di personale recato dal comma 557 è stato gradualmente affiancato da ulteriori norme di legge, le quali hanno introdotto  limiti sempre più specifici, alle facoltà assunzionali e di spesa degli enti locali: limiti al turn over – bloccato al 40% –  e limiti all’incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente – che deve essere non superiore al 50% –   limiti sulle spese per contratti flessibili – da ridurre del 50% rispetto al 2009 –  limiti alla contrattazione decentrata e al trattamento economico dei dipendenti – bloccati al 2010
Per effetto dell’applicazione di tali norme si produce una inevitabile e progressiva riduzione della dinamica retributiva ed occupazionale , al di là di ogni possibile discrezionalità amministrativa esercitata dagli enti locali;  in buona sostanza l’attuazione del comma 557 non è più rimessa all’autonomia delle singole amministrazioni ma è disciplinata compiutamente dalle legge, ossia dalle sopravvenute norme che hanno imposto vincoli puntuali a singole voci di spesa. Di ciò tuttavia non tiene assolutamente conto la Corte nella Delibera n. 27/2013. La Corte, infatti nella Delibera in oggetto richiama gli orientamenti espressi nelle Delibere 2 e 3 del 2010 e ne ribadisce la validità, nonostante il mutato quadro normativo;  nell’attribuire alle indicazioni interpretative già espresse un valore assoluto e vincolante, finisce per approdare ad una lettura del quadro normativo complessivo che va ben oltre il dato letterale e si traduce in vincoli più restrittivi rispetto a quelli imposti dal legislatore.
Secondo la Corte, infatti,  il comma 557 va comunque interpretato come un obbligo, inderogabile,  di ridurre la spesa di personale rispetto al precedente anno, nonostante la legge non preveda ciò.
La riduzione della spesa della Pubblica Amministrazione è un principio sacrosanto al quale i Comuni hanno contribuito più d’altri negli ultimi 5 anni; non si può più chiedere al comparto enti locali di stringere la cinghia quando è evidente che sprechi e sperperi nella spesa pubblica, come dimostrato dai dati Istat del 2012,   albergano altrove.